Home Chi siamo Dove siamo Contatti
Competenza
Diritto di famiglia
Separazione consensuale
Separazione giudiziale
Diritto civile
Diritto canonico
Diritto del lavoro
Mappa sito
Area riservata

Avvocati matrimonialisti Napoli

Iscritti al Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Napoli; iscritti all’Albo degli Avvocati e Procuratori del Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano e di Appello; Dottori in diritto Canonico; Esperti in diritto di famiglia e diritto minorile; Esperti in diritto del lavoro e della previdenza sociale; Esperti in risarcimento danni da circolazione di veicoli; Cassazionisti.



Web Agency

 


Diritto canonico "nullità di matrimonio"


Con il processo di nullità matrimoniale i fedeli si rivolgono all’autorità giudiziale della Chiesa per ottenere una dichiarazione pubblica che attesti l’invalidità del matrimonio. Si tratta di porre il rimedio più radicale all’eventuale patologia del proprio matrimonio.

Tale dichiarazione è l’oggetto principale del processo ma, con l’accertamento del fatto giuridico della nullità, si produce contemporaneamente l’estinzione degli effetti giuridici derivati dal matrimonio che, fino a quel momento, era ritenuto valido. L’estinzione degli effetti civili del matrimonio invalido può essere oggetto di ulteriori provvedimenti.

Il matrimonio può essere invalido per tre gruppi di cause:

- innanzitutto l’esistenza di un impedimento al momento della celebrazione;

- il secondo gruppo di cause che comporta la nullità del matrimonio è il difetto di forma legittima. La forma ordinaria è la celebrazione del matrimonio dinanzi ad un teste qualificato e due testimoni; ci sono comunque forme straordinarie di celebrazione del matrimonio previste dalla legge;

- finalmente, il terzo gruppo di cause di nullità del matrimonio fa riferimento al consenso; il consenso può essere inesistente se la persona è incapace di emettere il consenso minimo richiesto dalla legge (c. 1095); in altri casi il consenso esiste ma risulta giuridicamente difettoso perché la manifestazione di volontà esterna non corrisponde con la volontà interna della persona (cc. 1906-1103).

Tra i processi di nullità si possono distinguere due specie: il processo di nullità matrimoniale ordinario e il processo documentale di nullità matrimoniale.

"Il processo super rato et non consumato"

Con il processo circa il matrimonio “rato et non consumato”, invece, le parti tentano di ottenere un beneficio riconosciuto dalla legge, e cioè la dispensa dalla nota di indissolubilità che nell’ordinamento canonico viene collegata al matrimonio valido e consumato. L’effetto della dissoluzione del vincolo può essere ottenuto quando il matrimonio valido non è stato consumato, ed esiste giusta causa per concederlo (c. 1142)

Per questo tipo di processi è necessario tener presenti i concetti di “ratum” e di “consumazione” che costituiscono il diritto sostantivo che è alla base di queste cause. Dal punto di vista strettamente processuale bisogna considerare che si tratta di un processo amministrativo.

Difatti il “petitum” è la richiesta di una dispensa presentata all’autorità amministrativa competente, che è il Papa. La dispensa è preceduta da un accertamento quasi giudiziario sul fatto dell’inconsumazione, oltrechè da una valutazione sull’esistenza della giusta causa per concedere la dispensa. Perciò interessanti risultano le norme relative al libello, all’istruttoria e alla competenza.

Il libello è una supplica indirizzata al vescovo. Possono presentare la richiesta anche entrambi i coniugi. Il vescovo ordina l’istruttoria che si svolge, come per tutti tipi di processi di nullità, alla presenza del difensore del vincolo. Essa coincide, con i dovuti adattamenti, con il processo ordinario.

L’istruttore trasmette al vescovo gli atti con un voto. Vanno aggiunte le osservazioni del difensore del vincolo. Il vescovo trasmette gli atti alla Sede Apostolica.

La decisione spetta alla Sede Apostolica che emette un rescritto. In caso di negazione della dispensa il consulente della parte può esaminare gli atti per addurre motivi gravi e presentare una nuova petizione.



matrimonialista
Web www.avvocatomariarusso.it